Il prossimo futuro è spegnere i dannosi determinanti commerciali per la salute

Girolamo Sirchia

Premessa

Il 3 dicembre 2024 il Consiglio dell’Unione Europea ha approvato la Raccomandazione non vincolante C/2024/7425 che invita gli Stati dell’Unione Europea ad allagare anche a specifiche aree all’aperto il divieto di fumo e lo svapo. Il motivo è l’evidenza che il fumo di tabacco e lo svapo di vapori contenenti nicotina e additivi di vario tipo sono in continua crescita nei Paesi Membri e nel mondo a causa di una strategia messa in atto dai produttori che si avvale anche di una disinformazione circa i danni da svapo (dichiarati come minimi), indirizzata soprattutto ai giovani e ai giovanissimi con lo scopo di creare dipendenza alla nicotina e quindi assicurarsi una clientela per gli anni futuri. Nella realtà questa affermata riduzione del danno non è provata e la Food and Drug Administration (FDA) ha già dichiarato che oggi non si può affermare che lo svapo riduca il danno provocato dal fumo di tabacco, ma solo che procuri danni di tipo differente. Sempre più evidenze scientifiche inoltre dimostrano che tali danni non sono irrilevanti in quanto diverse sostanze contenute nel vapore sono dannose (innanzi tutto la stessa nicotina contenuta al 5% nella maggior parte dei liquidi presenti nella cartuccia della sigaretta elettronica e-cig) e tossiche [glicol propilenico, glicerina, aromi e carcinogeni, come aldeidi, metalli pesanti (nichel, piombo e stagno) e altre sostanze chimiche come il diacetile che provoca gravi lesioni polmonari anche mortali:10 ml di liquido, quando riscaldati dalla batteria e atomizzati, arrivano a contenere e rilasciare fino a 500 mg di nicotina equivalenti a 10 pacchetti di sigarette]. Il contenuto di nicotina inoltre smentisce l’affermazione che lo svapo sia utile per smettere di fumare o che non costituisca fumo passivo e possa quindi essere usato anche laddove il fumo di tabacco è proibito oppure che non debba essere assoggettato ai limiti del tabacco quali il divieto di pubblicità e vendita ai minori. E’ inoltre ampiamente dimostrato che lo svapo costituisce spesso un facilitatore all’uso duale di tabacco e svapo e/o all’uso di altre sostane che provocano dipendenza come la cannabis.

Infine è urgente considerare altri fenomeni che stanno prendendo piede nella società europea. Finora abbiamo parlato e agito singolarmente contro il tabacco, l’alcol, il cibo non salutare, ecc. Oggi abbiamo capito che le aziende produttrici usano tutti gli stessi metodi e strategie di marketing e che ognuno di questi singoli prodotti danneggia la salute, che è una sola.

Per questo parliamo di prodotti spesso dannosi per la salute, che vengono venduti con artifici di marketing e che definiamo determinanti commerciali della salute. Ci vogliono strategie globali di salute pubblica per difendere la società da queste minacce:

  1. a livello statale serve un Piano Globale di Salute Pubblica e Prevenzione Primaria, escludendo i lobbisti e l’interferenza a livello regolatorio;
  2. ci vuole tempo perché molte attività dannose procurano molti posti di lavoro e vanno convertite in un Piano Poliennale di conversione;
  3. bisogna convincere l’opinione pubblica della necessità di difendere la società da ciò che danneggia la salute, che è ampiamente dimostrato essere motore di sviluppo economico e sociale.

Legge di iniziativa governativa

Recepimento della Raccomandazione C/2024/7425

del Consiglio dell’Unione Europea

  • Richiamato il diritto costituzionale alla salute (art. 3 della Corte Costituzionale)
  • Vista la Raccomandazione C/2024/7425 del Consiglio dell’Unione Europea
  • Vista lalegge n. 3 del 16/1/2003, art. 51 e i suoi decreti attuativi
  • Visto l’impegno dell’Unione Europea a ridurre l’inquinamento ambientale [dell’aria, delle acque e del suolo (Direttiva dell’Unione Europea 2019/904)]
  • Visto il DL n. 104/2023 “Divieto di fumo nelle pertinenze esterne della scuola”

l’Italia recepisce la Raccomandazione C/2024/7425 del Consiglio dell’Unione Europea.

Il Governo e per esso gli Enti Territoriali e Locali si impegnano nelle seguenti azioni:

1. le norme previste dalla succitata legge 16/1/2003, n. 3, art. 51 si applicano anche a spazi all’aperto se confinati e soggetti ad assembramenti. La dispersione nell’ambiente dei rifiuti dell’uso di prodotti del tabacco e di svapo (e-cig) è punito con una contravvenzione di € ….. che può essere comminata da tutte le Forze di Polizia o da personale incaricato ufficialmente da queste ultime anche se non appartenenti alle Forze dell’Ordine

2. La legge 16/1/2003, n. 3, art. 51, si applica anche in altri spazi all’aperto di particolare rilevanza quali parchi e giardini pubblici, spiagge, fiumi, laghi, mare, boschi e riserve naturali, spazi e pertinenze di scuole, strutture sanitarie, uffici pubblici ed esercizi aperti al pubblico. In questi luoghi aperti possono essere attrezzate aree per fumatori secondo le norme sancite dal DL 104/2003 applicativo della legge 16/1/2003 n. 3, art. 51, senza aggravio di spesa per la finanza pubblica.

    Milano, 2 gennaio 2025

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