Proposta
1. Le Regioni e lo Stato disegnano e gestiscono l’Educazione Medica Continua (ECM) in modo paritetico attraverso la Commissione Nazionale per l’ECM, i cui rappresentanti sono paritetici tra Stato e Regioni. (N.B. Il termine nazionale va inteso col significato di valevole per tutta la nazione, quindi non dello Stato, come si può rilevare appunto dalla partecipazione paritetica tra Stato e Regioni).
La Commissione definisce l’albo dei referees su designazioni dello Stato e delle Regioni. La selezione dei referees ai fini della valutazione degli eventi continua ad avvenire con meccanismo informatico automatico per garantire la trasparenza.
La Commissione gestisce anche l’albo dei providers, ovvero dei soggetti accreditati che, a loro volta, possono rilasciare crediti agli eventi formativi. Anche nella costituzione dell’albo dei providers, Stato e Regioni, sulla base di requisiti definiti dalla Commissione, hanno facoltà di inserire i rispettivi nominativi.
Gli albi suddetti hanno valore su tutto il territorio nazionale e sono unici.
La Commissione, infine, stabilisce i criteri per l’accreditamento degli eventi e, in base a questi criteri, le Regioni possono, alla pari della Commissione Nazionale, assegnare i crediti agli eventi e attuare misure di verifica sui loro contenuti formativi, prima e durante gli eventi stessi.
Per ricevere l’accreditamento ognuno degli organizzatori di eventi è tenuto al versamento del contributo di legge, che verrà ripartito al 50% tra Commissione Nazionale e la Regione che accredita.
Per quanto riguarda il ruolo degli Ordini professionali, a questi si deputa la funzione di partecipanti collaboratori alla Commissione Nazionale e alle Commissioni Regionali ECM, ruolo quest’ultimo attribuito anche alle Società Scientifiche.
2. Se il suddetto schema non è condiviso, la Commissione ECM, a norma della legge 229, dovrà essere ripensata come organismo terzo indipendente, svincolato sia dai poteri dello Stato che delle Regioni.
Roma, 28 febbraio 2003
DIPARTIMENTO DELLA QUALITA’ COMMISSIONE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA RELAZIONE PER LA CONFERENZA STATO-REGIONI
Oggetto: ECM. Programma per l’anno 2004. Obiettivi formativi di interesse nazionale e sperimentazione dell’accreditamento dei provider della formazione residenziale e della FAD e sperimentazione della formazione sul campo (FSC).
L’attività di formazione continua, rientrando nella materia “tutela della salute”, per la quale la potestà legislativa delle Regioni è concorrente ai sensi dell’art. 117 della Costituzione, deve essere disciplinata in base a principi fondamentali fissati con legge dello Stato.
La legge 5 giugno 2003, n.131, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3, all’art. 1, comma 4, prevede che con decreti legislativi siano individuati i principi fondamentali desumibili dalla legislazione vigente, fra cui anche quelli concernenti l’ECM.
In attesa della fissazione dei predetti principi fondamentali è opportuno il ricorso allo strumento dell’accordo per disciplinare in forma pattizia gli ulteriori aspetti del programma ECM.
Già nel 2001, i Ministro della salute e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione ed al fine di coordinare l’esercizio di rispettive competenze per svolgere attività di interesse comune, hanno deciso di fare ricorso allo strumento dell’accordo per definire aspetti e criteri sia generali che di carattere prescrittorio del programma ECM (Accordo del 20 dicembre 2001 e Accordo del 13 marzo 2003).
L’Accordo dovrà definire i seguenti aspetti del programma ECM:
– stabilire gli obiettivi formativi di interesse nazionale per il prossimo triennio, finalizzandoli agli obiettivi del PSN 2003/2005 con riferimento alle esigenze di specifica qualificazione dei diversi profili professionali;
– disciplinare l’attivazione nell’anno 2004 della seconda fase del progetto ECM con l’accreditamento sperimentale dei provider di formazione residenziale e della FAD e con la sperimentazione della formazione sul campo (FSC).
In particolare, il nuovo accordo deve:
– prevedere il passaggio in tempi brevi dall’aggiornamento attraverso le attività residenziali (congressi e convegni) all’aggiornamento sul posto di lavoro e nello studio o domicilio del professionista nonché in stages di lavoro presso centri di documentata eccellenza.
– prevedere crediti differenziati in base al tipo di aggiornamento, favorendo, attraverso una più elevata valutazione in crediti, le attività di aggiornamento locale e quelle più coerenti con gli obiettivi istituzionali (PSN e piani regionali, partecipazione a protocolli di studio e prevenzione, uso dei farmaci, ecc.), a fronte di una più bassa valutazione delle attività connesse a congressi e seminari ed agli obiettivi minori del PSN.
– definire l’ambito dell’attività di formazione continua dei diversi profili professionali, con riferimento esclusivo alle discipline professionalizzanti dei corsi di diploma e di laurea, alle attività delle strutture e servizi sanitari ed alle specializzazioni mediche riconosciute ai sensi della normativa comunitaria.
– prevedere che, per assicurare maggiore garanzia di qualità all’attività formativa, l’accreditamento dei provider ed il riconoscimento dei promotori di eventi formativi sia riservato solo ai soggetti pubblici, agli enti sanitari privati accreditati, alle società scientifiche e ad altri soggetti accreditati dal Ministro della salute nonché , limitatamente alle attività formative aventi ad oggetto l’etica e la deontologia professionale, anche agli ordini e collegi professionali e associazioni professionali rappresentative delle professioni sanitarie infermieristiche tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, che possono avvalersi di terzi ai fini organizzativi.
– prevedere che il riconoscimento, ai fini dell’ECM, delle Società medico-scientifiche, in ragione delle funzioni di garanti della solidità delle basi scientifiche, della qualità pedagogica e della efficacia delle attività formative, residenziali ed a distanza, e delle funzioni di collaborazione con la Commissione nazionale e con gli organismi regionali e di verifica delle attività formative negli organismi di controllo, avvenga in base a criteri stabiliti dalla FISM (Federazione italiana società medico-scientifiche) ed approvati dal Ministero della salute e che siano accreditate ai fini dell’ECM con provvedimento del Ministro della salute.
– prevedere che analogamente si debba procedere nei confronti delle Società scientifiche non mediche e delle associazioni professionali delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.
– programmare, fin d’ora, che i crediti ECM, acquisiti in un determinato periodo di tempo, debbano costituire sia titolo per la progressione in carriera sia titolo per il mantenimento dell’abilitazione all’esercizio professionale e che, conseguentemente, i crediti debbano essere acquisiti nella disciplina professionale esercitata, salvo le materie di base della professione stessa.
Sulla base dei richiamati obiettivi strategici deve essere, pertanto, disciplinata l’ulteriore fase di attuazione del programma ECM per l’anno 2004 come di seguito precisato.
OBIETTIVI FORMATIVI
Innanzitutto è necessario individuare gli obiettivi formativi di interesse nazionali validi per il prossimo triennio. Gli obiettivi attualmente vigenti sono stati individuati nel 2001 e confermati, con l’accordo del 13 marzo 2003, per il 2003 in mancanza del PSN.
La individuazione degli obiettivi, che sono uno strumento strategico della politica sanitaria del Paese, è una operazione complessa che deve coinvolgere necessariamente gli Ordini ed i Collegi professionali e le Associazioni professionali delle categorie sanitarie delle professioni infermieristiche, tecniche, della riabilitazione e della prevenzione (art. 16-ter decreto leg.vo 502/92).
Nel 2001 si era ritenuto opportuno di individuare obiettivi di carattere generale ed intercategoriali per consentire la massima flessibilità al sistema ed ampliare l’offerta formativa. Tale soluzione ha finito tuttavia per determinare alcuni inconvenienti in quanto molti organizzatori, pubblici e privati, di eventi residenziali hanno spesso proposto lo stesso evento formativo per tutte le categorie professionali, eludendo così una delle finalità principali della formazione continua che è quella di tendere ad “una qualificazione specifica per i diversi profili professionali”.
Le procedure per elaborare una proposta di obiettivi formativi coerenti con le richiamate finalità della legge sono state già attivate dalla Commissione nazionale.
L’accordo dovrebbe, in questa fase, limitarsi a stabilire i criteri direttivi per la individuazione degli obiettivi stessi da parte della Commissione. Successivamente gli obiettivi proposti dovrebbero essere oggetto di uno specifico ulteriore accordo Stato-Regioni ed essere emanati con D.P.C.M.
Gli obiettivi formativi di interesse nazionale dovrebbero essere individuati rispettando le seguenti esigenze:
a) gli “obiettivi formativi” devono essere ridefiniti finalizzandoli agli obiettivi del PSN 2003/2005 con riferimento alle esigenze di qualificazione specifica dei diversi profili professionali; essi saranno distinti in maggiori o minori con un numero di crediti differenziato in tre fasce
b) le tematiche oggetto degli obiettivi formativi devono fare esclusivo riferimento alle discipline professionalizzanti dei corsi di diploma e di laurea, alle attività delle strutture e servizi sanitari ed alle specializzazioni mediche riconosciute, escludendo le medicine non convenzionali;
c) le attività formative, oltre che agli obiettivi del Piano sanitario nazionale, e dei piani sanitari regionali, possono essere finalizzate esclusivamente a specifici obiettivi stabiliti dalla Conferenza Stato-Regioni su proposta del Ministro della salute;
d) le attività non finalizzate agli obiettivi formativi di interesse nazionale e regionale o agli altri obiettivi formativi sopraindicati non possono rientrare nel programma ECM;
e) alcune delle attività non finalizzate ai predetti obiettivi e quindi non rientranti nel programma ECM (formazione autogestita: comprendente la formazione autocertificata; pubblicazioni scientifiche, seminari e corsi non accreditati , ecc.) possono essere prese in considerazione, per soddisfare il debito formativo, nel limite massimo del 5% del totale dei crediti annualmente prescritti;
f) le attività formative non rientranti nel programma ECM non possono comunque comportare oneri per le aziende sanitarie o essere oggetto di programmi formativi aziendali.
Fino alla definizione dell’Accordo che individuerà gli obiettivi, resteranno confermati gli obiettivi formativi di interesse nazionale, definiti con l’Accordo del 20 dicembre 2001 e confermati con l’Accordo del 23 marzo 2003, da attuare alla luce dei principi e criteri sopradescritti, per gli aspetti compatibili.
PROGRAMMA ECM
Il programma ECM – elaborato dalla Commissione nazionale per la formazione continua e recepito in due Accordi fra il Ministro della salute e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sanciti dalla Conferenza Stato-Regioni, il primo in data 20 dicembre 2001 ed il secondo in data 13 marzo 2003 – prevede per la sua realizzazione più fasi .
La prima fase concernente l’accreditamento degli eventi formativi residenziali e dei progetti formativi aziendali, è iniziata a regime il 1° gennaio 2003 ed è ancora in corso. La seconda fase del programma comprende l’accreditamento dei provider di formazione residenziale e della FAD e la formazione sul campo (FSC), da realizzare, sia in ambito aziendale che nei distretti territoriali.
L’attivazione dei predetti nuovi sistemi (FAD e FSC), che costituiscono i pilastri fondamentali del sistema ECM, dovrà essere, necessariamente, preceduta da fasi sperimentali. Le fasi sperimentali, che dovranno consentire di norma l’acquisizione dei crediti formativi, dovranno concludersi entro l’anno 2004. Durante la fase sperimentale, coesisteranno il nuovo sistema di accreditamento sperimentale dei provider e l’attuale sistema basato sull’accreditamento degli eventi.
L’accreditamento dei provider della formazione residenziale e della FAD sarà sperimentato secondo i criteri e le modalità definiti nel documento approvato dalla Commissione nazionale nella seduta del 25 marzo 2003, salvo le modifiche appresso indicate e gli adattamenti necessari anche per assicurare la coesistenza del nuovo sistema di accreditamento dei provider con l’attuale sistema basato sull’accreditamento degli eventi.
L’accreditamento dei provider ed il riconoscimento dei promotori di eventi formativi sarà riservato solo ai soggetti pubblici, agli enti sanitari privati accreditati alle società scientifiche ed altri soggetti accreditati dal Ministro della salute, nonché, limitatamente alle attività formative aventi ad oggetto l’etica e la deontologia professionale, anche agli ordini e collegi professionali ed associazioni professionali rappresentative delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, che possono avvalersi di terzi ai fini organizzativi.
I crediti formativi saranno crediti differenziati e graduati in base alla tipologia dell’attività formativa, favorendo, attraverso una più elevata valutazione, le attività di aggiornamento locale e quelle più coerenti con gli obiettivi istituzionali (PSN e regionale, partecipazione a protocolli di studio e prevenzione, uso dei farmaci, ecc.), a fronte di una più bassa valutazione delle attività connesse a congressi e seminari, graduando gli obiettivi minori e maggiori in tre fasce.
Dovranno essere definiti criteri oggettivi per differenziare e graduare i provider in ragione della qualità dell’attività formativa offerta e pubblicizzare l’Albo e la relativa graduatoria degli stessi .
I controlli amministrativi sui provider della formazione residenziale saranno effettuati dalla Commissione nazionale; i controlli sulle attività formative residenziali svolte dagli organizzatori e dai provider saranno effettuati a livello regionale da appositi gruppi di valutatori (professionisti delle certificazioni individuati dalle Regioni + Ordini, collegi e associazioni professionali +FISM). Il sistema dei controlli sarà attivato nel primo semestre del 2004, previa sperimentazione da realizzare d’intesa con le Regioni interessate.
L’attuale sistema di accreditamento degli eventi residenziali sarà ridefinito in coerenza con quanto previsto ai punti precedenti, prevedendo altresì, che i referee debbano valutare anche la qualità dell’attività formativa in relazione soprattutto alla coerenza con gli obiettivi nazionali e regionali.
Per la formazione a distanza (FAD) sarà adottato, con i necessari adattamenti, un sistema analogo a quello della formazione residenziale. I controlli amministrativi sui provider saranno effettuati dalla Commissione nazionale; quelli sui prodotti FAD e sulle attività dei provider da appositi comitati di esperti (professionisti delle certificazioni individuati dalle Regioni + Ordini, collegi e associazioni professionali +FISM).
Per la Formazione sul campo (FSC) la Commissione nazionale deve promuovere e realizzare, d’intesa con le Regioni interessate, sperimentazioni in modo da consentire l’attuazione di tale forma di attività formativa nelle aziende sanitarie entro il 2004; devono essere individuati i criteri per definire i centri che possono effettuare FSC, il loro controllo periodico e la valutazione della formazione espletata.
La Commissione deve, infine, attivare le sperimentazioni degli stages e delle altre forme di attività formative in modo da completare entro il 2004 la gamma di attività formative utili ai fini dell’ECM.
La Commissione dovrà proporre i crediti che è necessario acquisire ai fini del mantenimento dell’abilitazione all’esercizio professionale in un periodo predeterminato (rivalidazione).
La sperimentazione dell’accreditamento dei provider della formazione residenziale e della FAD sarà preceduta da una fase di sperimentazione preliminare per validare le procedure e la modulistica ed acquisire dati sulla domanda di FAD di ogni categoria professionale in relazione a i vari prodotti FAD.
SOCIETA’ SCIENTIFICHE ED ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI
Le Società medico-scientifiche, per le funzioni di garanti della solidità delle basi scientifiche, della qualità pedagogica e della efficacia delle attività formative, residenziali ed a distanza, e per le funzioni di collaborazione con la Commissione nazionale e con gli organismi regionali per la verifica delle attività formative nell’ambito degli organismi di controllo, debbono, ai fini dell’ECM, essere riconosciute in base a criteri stabiliti dalla FISM ed approvati con provvedimento del Ministero della salute.
Con analoga procedura si procederà nei confronti delle Società scientifiche non mediche e delle Associazioni professionali delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche della riabilitazione e della prevenzione.
Le predette Società scientifiche ed associazioni professionali debbono essere accreditate ai fini dell’ECM con provvedimento del Ministro della salute.
ORGANISMI COMPETENTI
Limitatamente al periodo di sperimentazione dei sistemi di accreditamento dei provider della formazione residenziale e della FAD e comunque non oltre il periodo di validità del presente Accordo e fermo restando quando già previsto dall’Accordo del 13 marzo 2003 in ordine all’accreditamento degli eventi formativi residenziali:
a) per quanto concerne la formazione residenziale, la Commissione nazionale continuerà a gestire il programma di accreditamento degli eventi formativi contestualmente alla sperimentazione del sistema di accreditamento dei provider per gli stessi eventi. Dopo i primi sei mesi di sperimentazione del sistema di accreditamento dei provider, le Regioni, che abbiano deciso di procedere ad una propria attività di accreditamento, comunicheranno alla Commissione nazionale l’avvio delle attività di accreditamento, secondo i criteri già individuati dalla Commissione stessa, dei provider degli eventi residenziali di interesse regionale o locale, cioè destinati ai professionisti residenti nella Regione. Alla Commissione nazionale sono riservati gli accreditamenti dei provider di eventi residenziali a carattere interregionale, nazionale e internazionale.
b) per quanto concerne la FAD, all’accreditamento dei provider e di tutti i prodotti FAD provvede la Commissione nazionale.
c) per quanto concerne la Formazione sul campo (FSC) alla valutazione ed al rilascio dei relativi crediti, sulla base di criteri definiti dalla Commissione nazionale, provvederanno, dopo la sperimentazione, gli organismi individuati dalle Regioni e composti da esperti (professionisti delle certificazioni individuati dalle Regioni + Ordini, collegi e associazioni professionali + FISM).
d) per gli stages in Centri di eccellenza e per le altre forme di attività formativa la competenza sarà attribuita agli organismi regionali, salvo gli stages all’estero. I criteri di valutazione delle attività formative sono definiti dalla Commissione nazionale così come i requisiti per la definizione di centro di eccellenza ammesso a fare stages. Al personale di questi centri, impegnato nell’insegnamento ECM, verrà riconosciuto un numero di crediti definito dalla Commissione nazionale.
L’Accordo dovrà, infine, prevedere, come per il 2003, la “sanatoria” degli accreditamenti e dei crediti attribuiti a partire dal 1° gennaio 2004 alla data di stipula dell’Accordo stesso, nonché la clausola sui i costi delle attività formative che possono gravare sulle risorse per il finanziamento del S.S.N., già prevista negli accordi del 2001 e del 2003.
IL CAPO DIPARTIMENTO
(Raffaele D’ARI)
VISTO : si autorizza la trasmissione della relazione alla Conferenza Stato-Regioni
IL MINISTRO
(prof. Girolamo SIRCHIA)
La formula del farmaco dipende dalla fase di applicazione. Così, la mattina capsule di colore bianco sono composti da: La caffeina . L’attivazione di bruciare le cellule di grasso, aumento degli indicatori di integrità, diminuzione dell’appetito. Sinefrina . La mobilitazione del grasso di deposito, il rilascio di energia, software morale resistenza, equilibrio. Curcuma . L’escrezione di liquidi in eccesso dal corpo, garantendo una più rapida di bruciare i grassi, il blocco di grasso tessuto adiposo, perdita di appetito, la progressiva normalizzazione del livello di zucchero nel sangue. https://officialdietonus.com/it#5 È tutto merito della superba composizione, che include solo ingredienti naturali. Funzionamento di Dietonus e Ingredienti. Il farmaco consiste in tre tipi di capsule, ciascuna delle quali deve essere assunta durante il giorno. La pillola bianca va presa al mattino. È progettata per avviare il processo di combustione dei grassi. Inoltre, dà una spinta di energia per l’intera giornata. La Dietonus capsula blu è per il pomeriggio. Attiva i processi metabolici, supportando il processo di combustione dei grassi. La sera, hai bisogno di bere una capsula rossa. Elimina e lenisce l’appetito.