Per tutelarsi dai rischi collegati alle accuse di colpa nell’esercizio dell’attività professionale, il medico ha questi strumenti:
❶ ottenere il preventivo consenso informato del paziente al suo intervento medico. Attenzione: il paziente deve essere informato su tutti i dettagli e sugli esiti e dimostrare di aver capito bene e di voler accettare in pieno il suddetto intervento;
❷ registrare con cura ogni atto medico sulla cartella clinica del paziente, in modo ben comprensibile a tutti;
❸ dimostrare di essere aggiornato. Solo in questo caso la sua attività può essere considerata autonoma e quindi accettabile dalla Magistratura in assenza di regole che valgano per tutti i casi e che è impossibile formulare;
❹ dimostrare di essersi attenuti alla buona pratica corrente, a Raccomandazioni e Linee Guida se esistenti, e quindi di non ricadere nei casi di negligenza, imprudenza, imperizia e colpevole omissione.
Il medico deve sempre ricordarsi che egli è un collaboratore del paziente, al quale unico spetta la decisione di fare o non fare un atto medico, in quanto solo lui è il titolare di due diritti costituzionali: autodeterminazione e diritto alla salute. Infine se il medico è accusato di malpractice tocca al medico e non al paziente l’onere della prova.
Malgrado queste precauzioni alcune situazioni si prestano a chiaro-scuri e a dubbi. Ad esempio, se l’autonomia del medico viene condizionata da vincoli di spesa o altri atti amministrativi voluti da altri, e ciò provoca presumibilmente danni alla salute del paziente o intacca la cosiddetta alleanza terapeutica, come ci si dovrà comportare? E che dire degli sprechi generati dalla medicina difensiva? Di chi è la colpa? Molto resta quindi da fare per migliorare l’attuale situazione circa la responsabilità medica.
Corte suprema di Cassazione – Responsabilità Sanitaria e tutela della salute – Quaderni del Massimario, 2011
Tali raccomandazioni sono di evidente buon senso ma hanno un valore assoluto soltanto nella società con “fisiologica contrapposizione”.
L’attuale situazione, riconducibile a “patologia delle controversie”, ha necessità di ben altri strumenti di difesa.
Le principali critiche.
Assenza di lotta alla medicina difensiva.
L’elevato numero di medici che vincono le cause (70-80%) dovrebbe far riflettere sulla necessità di un argine alla contenziosità. Si tratta di lottare innanzitutto contro le pratiche frivole (numerose secondo il procuratore Nordio) e la logica mercantile della medicina difensiva. È noto che il medico può essere chiamato in causa anche se il paziente è dettagliatamente informato ed ha dimostrato di voler sottoporsi all’intervento o all’indagine diagnostica con i rischi ed i limiti connessi.
“Il medico deve sempre ricordarsi che egli è un collaboratore del paziente”.
Nella patologia delle controversie tale frase rientra tra le affermazioni pericolose.
Si tratta dell’errore primordiale di Amami ovvero non aver compreso chi è il vero nemico del medico e quindi lo si aiuta a nascondersi.
Il paziente è l’ultima pedina. Il nemico del medico è il mondo che lo circonda e che è responsabile di comportamenti deontologicamente scorretti. Ad esempio:
Il Ministero della Salute che propone il decreto Balduzzi senza considerare il controllo deontologico delle pratiche medico-legali e delle citazioni dell’avvocato è responsabile di un comportamento deontologicamente scorretto nei confronti del medico.
L’Ordine dei medici che rifiuta di interporsi nelle controversie durante la causa o che non pubblicizza il decreto dl 1946 (art. 3, lett. g, della legge istitutiva D. Lgs. C.P.S. del 13 settembre 1946, n. 233) che gli attribuisce il compito istituzionale di interposizione per problemi deontologici, ha un comportamento deontologicamente scorretto nei confronti del medico.
Le Direzioni sanitarie che usano il Codice Etico nei confronti dei dipendenti ma non chiedono interposizione all’Ordine dei medici per problematiche deontologiche nelle perizie avverse, assumono un comportamento deontologico lesivo nei confronti dei dipendenti delle Asl.
La Magistratura con la giustizia lenta ed il pavido atteggiamento responsabile di aumento delle compensazioni di lite anche per cause temerarie, sono espressione di comportamento deontologicamente scorretto.
Gli avvocati, i consulenti medico-legali ed i pazienti che cavalcano la logica mercantile della medicina difensiva presentano un comportamento deontologicamente scorretto nei confronti del medico.
Conosciuto il nemico, ci si adegua.
“dimostrare di essersi attenuti alla buona pratica corrente, a Raccomandazioni e Linee Guida se esistenti, e quindi di non ricadere nei casi di negligenza, imprudenza, imperizia e colpevole omissione”. Tale condizione è in linea con il decreto Balduzzi emanato dal Ministero della Salute. Tale decreto provocherà il paradossale effetto di incrementare il fenomeno della Medicina Difensiva: al fine di sollevarsi dalla rivendicazione di una possibile responsabilità, l’operatore tenderà a seguire pedissequamente protocolli e linee-guida, prescrivendo esami diagnostici o ricoveri quando siano astrattamente previsti per quel dubbio diagnostico o per quella patologia, e non quanto siano realmente necessari.
“Il medico deve sempre ricordarsi … solo il paziente è il titolare di due diritti costituzionali: autodeterminazione e diritto alla salute”.
Questa affermazione si infrange sul muro del 70-80% delle cause vinte in civile e del 90% delle cause che il medico vince in penale. Questi alti valori dimostrano che tale rispetto dei diritti è già presente.
“Infine se il medico è accusato di malpractice tocca al medico e non al paziente l’onere della prova”.
Infine, diciamo noi, con la revisione deontologica delle pratiche medico-legali si otterrà la fuga del perito dalle pratiche frivole e la riduzione delle cause in medicina. Si dimostrerà, anche, che la medicina difensiva è la conseguenza del più grande ed articolato tradimento della storia della medicina nei confronti del cittadino-medico e dei restanti operatori della sanità.
Questo è il link
http://www.medicinadifensiva.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=28&sid=f7aef417f9b17ed0c7c05322f8f203e8
Il consulente deontologicamente scorretto comprenderà rapidamente l’inganno presente in questa proposta. Qualora non rispondesse alle incongruità deontologiche potrebbe esporsi a problemi di carriera (sanzioni disciplinari) ma anche a seri problemi finanziari per mancata, doverosa diligenza e sospetto di dolo. Potrebbe realizzarsi un’involontaria coalizione tra medici e pazienti nei confronti di un unico consulente responsabile di una o più incongruità deontologiche nelle relazioni firmate in questi ultimi anni.
Saluti
Dott. Arnaldo Capozzi